AGGIORNAMENTO del 24.04.2010
Gli interventi interessati materia di riaqulificazione energetica sono quelli eseguiti sugli edifici esistenti, sull’involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale hanno diritto ad una detrazione del 55%
Diventa automatica la detrazione senza tetti di spesa; mentre la domanda di richiesta cioè l’istanza”è stata trasformata in una “comunicazione”, ma solo per le spese del 2009 e 2010;
le spese del 2009 e 2010 potranno essere detratte in cinque anni, mentre per quelle del 2008 resta la scelta da tre a dieci anni
ecco quindi l' iter aggiornato con indicazioni e schede da scaricare.
fase |
procedura
per il recupero IRPEF del 55% |
| I |
Sottoscrizione del contratto di fornitura dei nuovi serramenti e pagamento di anticipo o saldo totale tramite bonifico bancario/postale ai sensi Legge 296/2006 |
| II |
Rilievo delle vecchie finestre da dismettere ed emissione dei certificati di trasmittanza vecchie finestre per ogni finestra ai sensi art. 7 comma 1bis DM 07-04-2008 (compito di un professionista)
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| III |
Installazione finestre con trasmittanza termica uguale o inferiore a 1,8 W/mqK (fascia climatica E del DPR 412/1993) per ogni finestra (compito del SERRAMENTISTA) entro il 31/12/2010 |
| IV |
Consegna al cliente dei certificati di trasmittanza delle nuove finestre (compito del SERRAMENTISTA) |
| V |
Pagamento del saldo delle finestre tramite bonifico bancario/postale ai sensi Legge 296/2006 come da accordi contrattuali |
| VI |
Consegna dei certificati di trasmittanza delle nuove finestre al professionista che segue la pratica ENEA |
| VII |
Pagamento del saldo consulenza del professionista tramite bonifico bancario/postale ai sensi Legge 296/2006 |
| VIII |
Inoltro tramite portale internet ENEA dell’Allegato F del Decreto attuativo della Legge Finanziaria (ci pensa il professionista) |
| IX |
Consegna da parte del professionista al CONTRIBUENTE di stampa Allegato F inviato e ricevuta di trasmissione telematica |
| X |
Consegna di fatture, ricevute di bonifico, allegato F e ricevuta di spedizione telematica al Commercialista, CAF o Datore di Lavoro prima della prossima dichiarazione dei redditi (compito del CONTRIBUENTE) |
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PRECISAZIONI |
| 1) |
L’allegato F può essere inoltrato per via telematica dal cliente/contribuente stesso ma deve farsi predisporre dal serramentista o da un professionista la certificazione di ciò che si dismette (DM 07 aprile 2008). Ben pochi serramentisti rilasciano tale documento perché è obbligo la consegna della documentazione dei soli serramenti nuovi redatta dal produttore (certificazione di trasmittanza); solo alcuni produttori che installano direttamente le finestre hanno questo servizio perché dotati di personale tecnico interno. Asseverazioni e certificazioni senza verifica diretta costituiscono dichiarazione mendace. |
| 2) |
Si consiglia di incaricare un professionista (società di ingegneria, ingegnere, architetto, geometra o perito edile) anche per la trasmissione telematica della documentazione per la difficoltà della gestione pratica e per necessità di archivio della documentazione cartacea e fotografica attestante a posteriori l’intervento di riqualificazione energetica se vi fossero delle verifiche di natura fiscale. |
| 3) |
E’ possibile portare in detrazione anche scuri o persiane ai sensi della circolare AE/36 del 2007. Dal 2010 è consigliabile far fare il calcolo di trasmittanza termica dei serramenti + scuri (intesi anche come tapparelle) se si vuole mandare in detrazione anche tapparelle e persiane a seguito di precisazioni dell’ENEA. Tale calcolo con asseverazione può essere fatto dal professionista incaricato di gestire la pratica ENEA. |
| 4) |
In base alla circolare AE/36 del 2007 è possibile portare in detrazione anche i cassonetti se integrati nel serramento. |
| 5) |
L’aliquota IVA è mista al 10% e 20% e la mano d’opera deve essere sempre indicata in fattura. |
| 6) |
Possono andare in detrazione fiscale tutti i tipi di immobili (capannoni, appartamenti, negozi, uffici, interi condomini) già riscaldati da impianto di riscaldamento. |
| 7) |
E’ possibile portare in detrazione fiscale anche la porte blindata se la trasmittanza termica uguale o inferiore a 1,8 W/mqK (fascia climatica E del DPR 412/1993) se separano l’appartamento/ufficio/negozio con un ambiente non riscaldato (esterno oppure vano scale non riscaldato) |
| 8) |
L’agevolazione fiscale del 55% è vigente fino al 31 dicembre 2010 |
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SCARICA L'ESEMPIO DI ALLEGATO F |
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